Separazione Giudiziale

Se i coniugi non riescono o non vogliono raggiungere un accordo per disciplinare la loro separazione, dovranno necessariamente rivolgersi al Tribunale chiedendo al Giudice di stabilire le condizioni della loro separazione.

Uno dei due coniugi, con un proprio Avvocato, depositerà in Tribunale il ricorso per separazione giudiziale con il quale formulerà le proprie richieste supportate dalle relative prove, il Giudice fisserà l’udienza e ordinerà al ricorrente di notificare il ricorso all’altro coniuge il quale, mediante un proprio Avvocato, depositerà gli atti contenenti le richieste e le prove di quest’ultimo e la decisione sarà rimessa al Giudice.

Alla prima udienza il Giudice tenterà di fare raggiungere un accordo ai coniugi e, se l’accordo non sarà raggiunto, il Giudice emetterà i provvedimenti “temporanei ed urgenti” e tratterrà la causa in decisione per l’emissione della sentenza sullo status.
Inoltre, fisserà il calendario delle successive udienze, sino a quella finale –di precisazione delle conclusioni in cui tratterrà la causa in decisione, dopodiché il Tribunale emetterà la sentenza definitiva.

Inoltre, fisserà il calendario delle successive udienze, sino a quella finale di precisazione delle conclusioni in cui tratterrà la causa in decisione, dopodiché il Tribunale emetterà la sentenza definitiva.

In rari casi il Giudice, già dopo la prima udienza, può decidere di trattenere la causa in decisione per pronunciare in via definitiva, sia la separazione (status) sia le altre condizioni che regolamentano la separazione.

I “rari casi” sono quelli in cui il Giudice non ritiene necessari approfondimenti istruttori.

 

Quando i coniugi si separano giudizialmente, il Giudice ha il potere di pronunciarsi esclusivamente sulle seguenti richieste:

  • eventuale addebito della separazione;
  • assegnazione della casa coniugale;
  • affidamento, collocazione e frequentazione dei figli minori;
  • eventuale contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli.
 

Il Giudice non si può pronunciare su nessun’altra richiesta (es. uso delle seconde case e delle autovetture, trasferimenti immobiliari, divisione di beni in comproprietà e denaro su conti correnti o deposito titoli, restituzione di somme prestate da un coniuge all’altro e così via).

Tali questioni necessitano, pertanto, di ulteriori autonomi giudizi da incardinare successivamente alla conclusione del giudizio di separazione.

Si è già detto nella sezione relativa alla separazione consensuale, alla quale si rimanda, che ciò non è necessario in caso di separazione consensuale.

Dopo la separazione si può addivenire al divorzio su richiesta di uno o di entrambi i coniugi ma debbono trascorrere almeno 12 mesi che si calcolano dal giorno della prima udienza di separazione (sempreché nel frattempo sia stata emessa la sentenza sullo status).

Una separazione che “nasce” giudiziale, può essere trasformata in consensuale in qualunque momento e cioè sia alla prima udienza, sia nel corso delle udienze successive.

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